Banca responsabile della condotta illecita del promotore
DIRITTO FINANZIARIO: Banca responsabile della condotta illecita del promotore
DIRITTO FINANZIARIO
Il rapporto di occasionalità necessaria tra Banca e Promotore rende la Banca corresponsabile delle azioni illecite (sottrazioni di denaro) compiute dal Promotore in danno del cliente.
La Corte di Appello di Firenze ribalta la Sentenza del Tribunale di Prato. Inoltre chiarisce i limiti di efficacia probatoria della confessione del promotore nei confronti della Banca ed ammette la CTU (percipiente) ricostruttiva del rapporto non ammessa dal giudice di primo grado.



